
[1] L'autorità antincendio decide in merito alla necessità
[2] Solo per opere di protezione civile e impianti
[3] Solo per aree e strutture speciali
[4] Disposizione nell'area delle corsie
[A] In particolare, ospedali, case di riposo e case di cura che accolgono in modo permanente o temporaneo 20 o più persone bisognose di assistenza esterna.
[B] in particolare alberghi, pensioni e case vacanza in cui sono accolte in modo permanente o temporaneo 20 o più persone che non dipendono dall'aiuto di terzi.
[C] in particolare le strutture ricettive isolate, non completamente sviluppate, in cui sono accolte in modo permanente o temporaneo 20 o più persone in grado di muoversi in montagna.
[D] Locali in cui possono soggiornare più di 300 persone, in particolare sale polifunzionali, sportive ed espositive, sale, teatri, cinema, ristoranti e simili luoghi di riunione, nonché locali di vendita fino a 1‘200 m2 di superficie commerciale.[E] Sono considerati edifici per uffici e commerciali in particolare gli edifici amministrativi, scolastici e industriali, le centrali di controllo e di calcolo, i locali di produzione, di stoccaggio, di commissionamento e di spedizione con i relativi impianti e attrezzature tecnico-aziendali.
Le utilizzazioni o i tipi di edifici non menzionati nonché gli edifici e gli impianti provvisori devono essere valutati per analogia.